I provvedimenti giudiziari assunti per i
fatti dell’Expo di Milano, sembrano poter fare affermare che sono trascorsi
invano, ben 22 anni dall’inizio di tangentopoli. Ma a differenza di allora,
stato sottolineato come il fenomeno corruttivo nella Prima Repubblica fosse
fondamentalmente orientato a finanziare un sistema dei partiti onnivoro e
pervasivo di tutti i gangli vitali dello Stato e della società e cartelli tra
le imprese rivolti ad eludere le regole del mercato, salvo poi schierare i
grandi mezzi d’informazione a supportare l’offensiva giudiziaria, che provocò
il collasso delle forze politiche di ceppo ciellenistico, Pci-Pds escluso,
anche con il favore di “poteri forti” internazionali.
Oggi, la corruzione è rivolta sempre ad
alterare le norme sulla corretta concorrenza imprenditoriale, ma finanzia
“bande” politiche e lobby, con sensibili arricchimenti personali, soprattutto a
causa della destrutturazione dei partiti in comitati elettorali.
Ecco perché, appare insufficiente l’idea di reprimere la nuova ondata corruttiva solo attraverso strumenti repressivi, magari con nuovi organismi, poiché è evidente la constatazione per cui se si vuole circoscrivere in modo realistico la commissione di reati risulta del tutto insufficiente il ricorso ai soli rimedi derivanti dalla legislazione giuspenalistica.
Il tema da cui partire invece, attraverso una riflessione non dettata dalle legittime pulsioni emotive dei cittadini contro i fenomeni corruttivi ma razionale, deve riguardare la contaminazione della società e della politica a causa di un sempre più diffuso progressivo degradarsi del costume sociale. Anche a prescindere dalla individuazione di illeciti penali riconducibili tecnicamente alla corruzione, e quindi tramite violazione di regole giuridiche, è evidente che le stesse istituzioni in cui si realizza la democrazia politica risultino intaccate e corrose dal malcostume derivante dall’abbandono di regole etiche oltre che giuridiche tradizionalmente connesse con il nostro sistema politico-istituzionale.
In primo luogo ci si deve orientare sulla prevenzione, in particolare immaginando rimedi in sede amministrativa, intervenendo sulla organizzazione delle pubbliche amministrazioni. A questo proposito è del tutto evidente l’importanza, ai fini della prevenzione della corruzione, del tema dei controlli amministrativi, tra i cui fini vi è ovviamente quello del rispetto della legalità e del corretto uso delle risorse pubbliche. Si tratta di un settore che andrebbe del tutto riesplorato dopo i discutibili interventi, che negli enti locali hanno quasi completamente eliminato i controlli di legittimità con la conseguenza che l’autonomia di questi enti può essere usata per porre in essere comportamenti illegali.
L’aspetto strategico più rilevante dell’attuale dibattito riguarda la attenzione per l’“alterazione della corretta competitività politica tipica” di un disegno ideale della democrazia politica di matrice liberale ad opera dei fatti corruttivi. Su questo aspetto sono intervenute le convenzioni internazionali e qualche tentativo di rimedio dei singoli Stati.
Nel 1993 venne fondata Transparency International (TI), un’organizzazione non governativa che analizza e pubblicizza i dati sulla corruzione politica e commerciale nel mondo. Dal 1995, TI pubblica il Corruption Perceptions Index (CPI) e dal 1999 il Bribe Payers Index (BPI). È in questa logica che si inserisce anche la costruzione giuridica della fattispecie penale del “traffico di influenze”, o influence peddling, che consiste nell’usare influenza (pubblica, ma non necessariamente) di uno o più soggeti per ottenere favori o trattamenti preferenziali per altri, in cambio di benefici. Insomma, è la classica “segnalazione”. Si tratta di una perversione del lobbying, ormai “una realtà quotidiana nelle moderne democrazie», ma può diventare “influenza indebita”, in difesa di alcuni interessi in danno di altri.
In questo ambito, si parla da tempo di trasparenza amministrativa, ma si fa poco in ordine alla trasparenza della politica e del suo finanziamento; ci sono norme sugli incarichi dei pubblici dipendenti, ma non sulle incompatibilità e sui conflitti di interessi dei parlamentari; si riordina la disciplina dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici, ma si continua a non prevedere niente in ordine alle regole di comportamento dei politici.
Dunque uno degli aspetti più rilevanti è quello della ricaduta di specifici fatti corruttivi, ma soprattutto della cultura della illegalità, sui comportamenti politici.
A questo proposito assume rilievo il tema della opacità dei finanziamenti alla politica.
L’impressione condivisa è che si sia sorpassato il livello di guardia e che quindi siano gli stessi principi di fondo degli ordinamenti democratici contemporanei ad essere messi in discussione in quanto la corruzione intacca pericolosamente il rapporto di fiducia fra cittadini e istituzioni, soprattutto in una fase della vita sociale nel nostro Paese, segnata drammaticamente dalla crisi delle famiglie, dei giovani, del lavoro.
Maurizio Ballistreri
Ecco perché, appare insufficiente l’idea di reprimere la nuova ondata corruttiva solo attraverso strumenti repressivi, magari con nuovi organismi, poiché è evidente la constatazione per cui se si vuole circoscrivere in modo realistico la commissione di reati risulta del tutto insufficiente il ricorso ai soli rimedi derivanti dalla legislazione giuspenalistica.
Il tema da cui partire invece, attraverso una riflessione non dettata dalle legittime pulsioni emotive dei cittadini contro i fenomeni corruttivi ma razionale, deve riguardare la contaminazione della società e della politica a causa di un sempre più diffuso progressivo degradarsi del costume sociale. Anche a prescindere dalla individuazione di illeciti penali riconducibili tecnicamente alla corruzione, e quindi tramite violazione di regole giuridiche, è evidente che le stesse istituzioni in cui si realizza la democrazia politica risultino intaccate e corrose dal malcostume derivante dall’abbandono di regole etiche oltre che giuridiche tradizionalmente connesse con il nostro sistema politico-istituzionale.
In primo luogo ci si deve orientare sulla prevenzione, in particolare immaginando rimedi in sede amministrativa, intervenendo sulla organizzazione delle pubbliche amministrazioni. A questo proposito è del tutto evidente l’importanza, ai fini della prevenzione della corruzione, del tema dei controlli amministrativi, tra i cui fini vi è ovviamente quello del rispetto della legalità e del corretto uso delle risorse pubbliche. Si tratta di un settore che andrebbe del tutto riesplorato dopo i discutibili interventi, che negli enti locali hanno quasi completamente eliminato i controlli di legittimità con la conseguenza che l’autonomia di questi enti può essere usata per porre in essere comportamenti illegali.
L’aspetto strategico più rilevante dell’attuale dibattito riguarda la attenzione per l’“alterazione della corretta competitività politica tipica” di un disegno ideale della democrazia politica di matrice liberale ad opera dei fatti corruttivi. Su questo aspetto sono intervenute le convenzioni internazionali e qualche tentativo di rimedio dei singoli Stati.
Nel 1993 venne fondata Transparency International (TI), un’organizzazione non governativa che analizza e pubblicizza i dati sulla corruzione politica e commerciale nel mondo. Dal 1995, TI pubblica il Corruption Perceptions Index (CPI) e dal 1999 il Bribe Payers Index (BPI). È in questa logica che si inserisce anche la costruzione giuridica della fattispecie penale del “traffico di influenze”, o influence peddling, che consiste nell’usare influenza (pubblica, ma non necessariamente) di uno o più soggeti per ottenere favori o trattamenti preferenziali per altri, in cambio di benefici. Insomma, è la classica “segnalazione”. Si tratta di una perversione del lobbying, ormai “una realtà quotidiana nelle moderne democrazie», ma può diventare “influenza indebita”, in difesa di alcuni interessi in danno di altri.
In questo ambito, si parla da tempo di trasparenza amministrativa, ma si fa poco in ordine alla trasparenza della politica e del suo finanziamento; ci sono norme sugli incarichi dei pubblici dipendenti, ma non sulle incompatibilità e sui conflitti di interessi dei parlamentari; si riordina la disciplina dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici, ma si continua a non prevedere niente in ordine alle regole di comportamento dei politici.
Dunque uno degli aspetti più rilevanti è quello della ricaduta di specifici fatti corruttivi, ma soprattutto della cultura della illegalità, sui comportamenti politici.
A questo proposito assume rilievo il tema della opacità dei finanziamenti alla politica.
L’impressione condivisa è che si sia sorpassato il livello di guardia e che quindi siano gli stessi principi di fondo degli ordinamenti democratici contemporanei ad essere messi in discussione in quanto la corruzione intacca pericolosamente il rapporto di fiducia fra cittadini e istituzioni, soprattutto in una fase della vita sociale nel nostro Paese, segnata drammaticamente dalla crisi delle famiglie, dei giovani, del lavoro.
Maurizio Ballistreri
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