Pensare Globale e Agire Locale

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domenica 10 agosto 2014

ITALIA - Come cambia la Costituzione: le modifiche approvate dal Senato


Nel giorno delle dichiarazioni di voto finali (attualmente in corso a Palazzo Madama), facciamo il punto sulle modifiche alla Costituzione approvate nel corso degli ultimi 15 giorni. Non solo la riforma delle funzioni del Senato delle Autonomie: il DDL cambia circa 40 articoli della Carta costituzionale. Di seguito le principali novità.

SENATO, COMPOSIZIONE E FUNZIONI 

100 membri che non percepiranno indennità. 74 saranno scelti dai Consigli Regionali con metodo proporzionale fra i propri componenti. Ciascuna Regione, più il Consiglio delle Province autonome di Trento e Bolzano, eleggerà un senatore tra i sindaci dei rispettivi territori (21 in totale). La ripartizione dei seggi è in proporzione alla popolazione delle Regioni, "ma nessuna Regione potrà avere meno di due senatori". La durata del mandato "coincide" con quella dei rispettivi organi territoriali. I restanti 5 membri saranno scelti dal Presidente della Repubblica: non 'sostituiscono' i senatori a vita, i quali continueranno a percepire regolarmente l'indennità e che d'ora in poi saranno solo gli ex Presidenti della Repubblica, e resteranno in carica per 7 anni. I membri del nuovo Senato godranno dello 'scudo parlamentare': non potranno essere arrestati, intercettati e perquisiti senza previa autorizzazione di Palazzo Madama. 

Per quanto riguarda la funzione legislativa il Senato delle Autonomie non sarà in condizione di parità rispetto a Montecitorio: il governo avrà un rapporto di fiducia solo con la Camera dei Deputati, la quale avrà l'ultima parola sulle leggi di bilancio. Palazzo Madama farà parte dell'iter legislativo ordinario, ma solo esprimendo un parere 'non vincolante' per i deputati (che dovrà essere approvato entra 30 giorni). Il bicameralismo perfetto rimane in piedi solo per le leggi costituzionali, leggi elettorali degli enti locali, leggi sui referendum popolari, ratifiche dei trattati internazionali, diritto di famiglia, matrimonio e diritto alla salute. Il Senato avrà facoltà di proporre disegni di legge (votati a maggioranza assoluta dei suoi membri) che la Camera dovrà valutare, senza obbligo di approvazione, entro sei mesi.

I NUOVI POTERI DEL GOVERNO

Vengono notevolmente ampliati i poteri del governo, che avrà facoltà di indicare a Montecitorio quali sono le leggi "essenziali per l'attuazione del programma di governo". La Camera dovrà pronunciarsi su queste leggi entro 60 giorni, scaduti i quali l'esecutivo potrà imporre la cosiddetta ghigliottina: l'immediata votazione del testo originale, senza modifiche. Per quanto riguarda i decreti legge, dovranno contenere  "misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo" (norma anti decreti-omnbius). 

L'ARTICOLO ANTI-PORCELLUM

Per evitare il ripetersi di una legge elettorale dichiarata incostituzionale dalla Consulta (come il Porcellum nel dicembre 2013), "le leggi che regolano l'elezione della Camera e del Senato possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità da parte della Corte costituzionale su richiesta di un terzo dei componenti di una Camera". La Consulta dovrà esprimersi entro 30 giorni. 

REFERENDUM E LEGGI DI INZIATIVA POPOLARE

Le firme necessarie per proporre un referendum abrogativo restano 500mila (quorum del 50% +1 degli aventi diritto). In caso di 800mila firme, il quorum sarà abbassato alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni (esempio: se alle ultime Politiche ha votato il 75%, il quorum per il referendum sarà del 37.5% + uno).

Introdotta la possibilità di indire un referendum propositivo e d'indirizzo. Per attuare questo articolo, bisognerà passare da una legge che dovrà essere approvata da entrambi i rami del Parlamento. 

Le firme per le leggi di iniziativa popolare passano da 50 a 150mila.

TITOLO V, COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI E RAPPORTI CON LO STATO

Vengono abolite le Province e il CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro). Lo Stato può commissariare Regioni e altri enti locali che versano in situazione di dissesto, ma può anche delegare ulteriori competenze per le 15 Regioni a statuto ordinario se queste saranno "in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio" . Lo Stato esercita una cosiddetta "clausola di supremazia" verso le Regioni a tutela dell'unità della Repubblica e dell'interesse nazionale. Sono di competenze esclusiva dello Stato la politica estera, le politiche di immigrazione, rapporti con la Chiesa, difesa, moneta, sistema tributario, burocrazia, ordine pubblico, cittadinanza e stato civile, giustizia, diritti civili, salute, istruzione, previdenza, leggi elettorali locali, dogane, ambiente, beni culturali e paesaggistici, ordinamento delle professioni, energia, infrastrutture strategiche, porti e aeroporti.

Tetto agli stipendi dei governatori e consiglieri regionali (non superiore a quello percepito dai sindaci dei capoluogo di Regione). Stop a "rimborsi e trasferimenti monetari" per i gruppi politici che siedono nei consigli regionali, norma resa necessaria dopo la Rimborsopoli che ha coinvolto il 90% delle Regioni.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DEL CSM E DEI MEMBRI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Il Presidente della Repubblica verrà eletto dai membri di Camera e Senato in seduta comune. La platea degli elettori non sarà più allargata ai tre delegati per ciascuna Regione e viene modificato il quorum. Per i primi tre scrutini sarà necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3. Dal quinto all'ottavo scrutinio la maggioranza dei 3/5. Dal nono sarà sufficiente la maggioranza assoluta (50%+1).

Invariata la norma sull'elezione degli 8 membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura (Parlamento in seduta comune).

Modificata la norma sull'elezione dei cinque giudici costituzionali che spetta al Parlamento. Eliminata la seduta comune, tre saranno eletti dalla Camera dei Deputati, due dal Senato delle Autonomie.

DIPENDENTI CAMERE ED ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA

Viene istituito "ruolo unico" per il personale di Camera e Senato

Tutte le modifiche elencate "si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere". Ma è stato approvato un ordine del giorno, proposto dal leghista Roberto Calderoli, che impegna comunque il governo a far entrare in vigore l'intero impianto solo dopo il 18 novembre 2016 (alla scadenza dei 'mille giorni' indicati da Renzi per completare il suo 'programma di governo').

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