Nel
giorno delle dichiarazioni di voto finali (attualmente in corso a Palazzo
Madama), facciamo il punto sulle modifiche alla Costituzione approvate nel
corso degli ultimi 15 giorni.
Non solo la riforma delle funzioni del Senato delle Autonomie: il DDL cambia
circa 40 articoli della Carta costituzionale. Di seguito le principali novità.
SENATO,
COMPOSIZIONE E FUNZIONI
100 membri
che non percepiranno indennità. 74 saranno scelti dai Consigli Regionali con metodo proporzionale fra i propri componenti. Ciascuna
Regione, più il Consiglio delle Province autonome di Trento e Bolzano, eleggerà
un senatore tra i sindaci dei rispettivi territori (21 in totale). La
ripartizione dei seggi è in proporzione alla popolazione delle Regioni, "ma
nessuna Regione potrà avere meno di due senatori". La durata del
mandato "coincide" con quella dei rispettivi organi territoriali. I
restanti 5 membri saranno scelti dal Presidente della Repubblica: non
'sostituiscono' i senatori a vita, i quali continueranno a percepire
regolarmente l'indennità e che d'ora in poi saranno solo gli ex Presidenti
della Repubblica, e resteranno in carica per 7 anni. I membri del nuovo
Senato godranno dello 'scudo parlamentare': non potranno essere arrestati,
intercettati e perquisiti senza previa autorizzazione di Palazzo
Madama.
Per quanto
riguarda la funzione legislativa il Senato delle Autonomie non sarà in
condizione di parità rispetto a Montecitorio: il governo avrà un
rapporto di fiducia solo con la Camera dei Deputati, la quale avrà l'ultima
parola sulle leggi di bilancio. Palazzo Madama farà parte dell'iter
legislativo ordinario, ma solo esprimendo un parere 'non vincolante' per i
deputati (che dovrà essere approvato entra 30 giorni). Il bicameralismo
perfetto rimane in piedi solo per le leggi costituzionali, leggi elettorali
degli enti locali, leggi sui referendum popolari, ratifiche dei trattati
internazionali, diritto di famiglia, matrimonio e diritto alla salute. Il
Senato avrà facoltà di proporre disegni di legge (votati a maggioranza assoluta
dei suoi membri) che la Camera dovrà valutare, senza obbligo di approvazione,
entro sei mesi.
I NUOVI
POTERI DEL GOVERNO
Vengono
notevolmente ampliati i poteri del governo, che avrà facoltà di indicare a
Montecitorio quali sono le leggi "essenziali per l'attuazione del
programma di governo". La Camera
dovrà pronunciarsi su queste leggi entro 60 giorni, scaduti i quali
l'esecutivo potrà imporre la cosiddetta ghigliottina: l'immediata votazione
del testo originale, senza modifiche. Per quanto riguarda i decreti legge,
dovranno contenere "misure di immediata applicazione e di contenuto
specifico, omogeneo e corrispondente al titolo" (norma anti decreti-omnbius).
L'ARTICOLO
ANTI-PORCELLUM
Per evitare
il ripetersi di una legge elettorale dichiarata incostituzionale dalla Consulta
(come il Porcellum nel dicembre 2013), "le leggi che regolano
l'elezione della Camera e del Senato possono essere sottoposte al giudizio
preventivo di legittimità da parte della Corte costituzionale su
richiesta di un terzo dei componenti di una Camera". La Consulta dovrà
esprimersi entro 30 giorni.
REFERENDUM E
LEGGI DI INZIATIVA POPOLARE
Le firme
necessarie per proporre un referendum abrogativo restano 500mila (quorum del
50% +1 degli aventi diritto). In caso di 800mila firme, il quorum sarà
abbassato alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni (esempio: se
alle ultime Politiche ha votato il 75%, il quorum per il referendum sarà del
37.5% + uno).
Introdotta
la possibilità di indire un referendum propositivo e d'indirizzo. Per attuare questo articolo, bisognerà passare da
una legge che dovrà essere approvata da entrambi i rami del Parlamento.
Le firme per
le leggi di iniziativa popolare passano da 50 a 150mila.
TITOLO V,
COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI E RAPPORTI CON LO STATO
Vengono
abolite le Province e il CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro). Lo Stato
può commissariare Regioni e altri enti locali che versano in situazione di
dissesto, ma può anche delegare ulteriori
competenze per le 15 Regioni a statuto ordinario se queste saranno "in
condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio"
. Lo Stato esercita una cosiddetta "clausola di supremazia" verso
le Regioni a tutela dell'unità della Repubblica e dell'interesse nazionale.
Sono di competenze esclusiva dello Stato la politica estera, le politiche di
immigrazione, rapporti con la Chiesa, difesa, moneta, sistema tributario,
burocrazia, ordine pubblico, cittadinanza e stato civile, giustizia, diritti
civili, salute, istruzione, previdenza, leggi elettorali locali, dogane,
ambiente, beni culturali e paesaggistici, ordinamento delle professioni,
energia, infrastrutture strategiche, porti e aeroporti.
Tetto agli
stipendi dei governatori e consiglieri regionali (non superiore a quello percepito dai sindaci dei
capoluogo di Regione). Stop a "rimborsi e trasferimenti monetari"
per i gruppi politici che siedono nei consigli regionali, norma resa
necessaria dopo la Rimborsopoli che ha coinvolto il 90% delle Regioni.
ELEZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DEL CSM E DEI MEMBRI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Il
Presidente della Repubblica verrà eletto dai membri di Camera e Senato in
seduta comune. La platea degli elettori non sarà più allargata ai tre
delegati per ciascuna Regione e viene modificato il quorum. Per i primi tre
scrutini sarà necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3. Dal quinto
all'ottavo scrutinio la maggioranza dei 3/5. Dal nono sarà sufficiente la
maggioranza assoluta (50%+1).
Invariata la
norma sull'elezione degli 8 membri laici del Consiglio Superiore della
Magistratura (Parlamento in seduta comune).
Modificata
la norma sull'elezione dei cinque giudici costituzionali che spetta al
Parlamento. Eliminata la seduta comune, tre
saranno eletti dalla Camera dei Deputati, due dal Senato delle Autonomie.
DIPENDENTI
CAMERE ED ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA
Viene
istituito "ruolo unico" per il personale di Camera e Senato
Tutte le
modifiche elencate "si applicano a decorrere dalla legislatura
successiva allo scioglimento di entrambe le Camere". Ma è stato
approvato un ordine del giorno, proposto dal leghista Roberto Calderoli, che
impegna comunque il governo a far entrare in vigore l'intero impianto solo dopo
il 18 novembre 2016 (alla scadenza dei 'mille giorni' indicati da Renzi per
completare il suo 'programma di governo').
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